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Dizionario Angius Casalis: Sedilo, la storia del feudo
L’ultimo possessore di questo feudo fu D. Geronimo Delitala, il quale però avea giurisdizione sopra tutte le terre, che lo componevano, ed erano Sedilo, Soddi, Zuri, Norguillo, Domus-novas- (Canale), Tadasuni, Boroneddu.
Questa regione appartenente in principio a’ giudici d’Arborea, poscia a’ marchesi di Oristano, fu dopo la confisca de’ feudi da essi posseduti, infeudato nel 1485 in favore di D. Galcerando da Requesens. D. Ferdinando de Cardona, nipote ex filio di D. Galcerando, lo vendette con approvazione sovrana a D. Nicolò Torresani nel 1537. Restò quindi ne’ discendenti di questi fino alla morte di D. Bernardino Antonio De Cervellon, accaduta nel 1725, senza prole maschile, perchè il fisco instò per il sequestro trattandosi di un feudo, al quale nella primitiva concessione erasi impressa la natura di netto e proprio. Dieci anni dopo D. Francesco Solinas, canonico della primaziale di Cagliari, presentò un progetto per l’acquisto del villaggio di Sedilo col titolo comitale, offerendone la finanza di 15 mila scudi; e il progetto essendo stato esaminato dall’avvocato fiscale del supremo consiglio, Dani, fu il medesimo di parere non esser conveniente agli interessi della R. azienda per la modicità del prezzo, massime chiedendo il titolo comitale, ed abbisognando il progettante d’una speciale autorizzazione sovrana perchè ecclesiastico. Rigettatosi questo progetto un altro se ne formò dal prefato Solinas, nel quale, domandando il titolo marchionale invece del titolo comitale, offerì per l’acquisto in feudo del villaggio di Sedilo e degli altri sei componenti l’Incontrada detta di Canales la finanza di scudi sardi 30 mila. Questo progetto essendo sembrato più equo si divenne al rogito dell’opportuno istromento addì 6 febbrajo del 1737, nel quale si convenne che mediante il pagamento delle sovraenunciata somma, si concederebbe al progettante l’Incontrada di Sedilo di Canales a titolo di feudo emptizio acquistato dal Signor diretto con tutti i salti, territori, termini, diritti, dominii, proprietà, pertinenze, e colla giurisdizione civile e criminale tanto in prima, quanto in seconda instanza, libero e franco da ogni servigio e peso feudale, salvo il regio donativo, e tutti gli altri diritti, i quali per uso, stile o consuetudine, erano tenuti a prestar i feudatari del regno, con la facoltà di poter disporre tanto per atto tra vivi, che per ultima volontà a favore di maschi e di femmine, ed anche di estranei, riportandone però prima il regio assenso.
E siccome il predetto acquisitore era per la sua qualità di ecclesiastico incapace di ritenere de’ feudi, perciò si stabilì che all’atto stesso di prender egli possesso de’ feudi ne farebbe la rinuncia in favore di D. Giovanni Maria Solinas, suo nipote, e de’ figli e discendenti di esso, lasciata però al canonico suddetto la facoltà di ingiungere nella sua disposizione tutti quei vincoli, condizioni, e pesi, che gli sarebbe piacciuto d’imporre per conservare il feudo nella famiglia Solinas. Questo contratto venne approvato con diploma de’ 3 maggio 1737, e con altro della stessa data venne la detta Incontrada eretta in marchesato. Si prevalse il detto canonico della facoltà di disporre accordatagli nel sovraccennato istromento; epperò con altro dei 5 giugno dello stesso anno devenne alla cessione di detto feudo in favore del suo nipote D. Gioanni Maria Solinas; e prevalendosi parimente della facoltà accordata in detto stromento stabilì con un fedecommesso primogeniale nella sua agnazione e cognazione, chiamando in primo luogo il suddetto D. Gioanni Maria, suoi figli maschi e le femmine in totale mancanza de’ primi, in secondo luogo D. Rosalia Solinas figlia di D. Bartolomeo Solinas, fratello del testatore, e i suoi figli maschi e femmine, osservato l’ordine di primogenitura, e con la condizione di portare il nome e le armi de’ Solinas; finalmente in mancanza di queste due linee chiamò il nipote Andrea Susarello, figlio di Giovanna Solinas, sua sorella, ed i discendenti di lei, maschi e femmine in infinito nella forma sovra espressa. Stabiliva quindi che sempre quando si agitasse alcun dubbio o questione per la condizione della primogenitura dovesse in tal caso osservarsi il diritto di rappresentazione, ossia che la successione dovesse continuare nella stessa linea ossia che si facesse il transito da una linea all’altra, intendendosi sempre quando la questione fosse di maschio a maschio agnato, o di femmina a femmina cognate, perchè se fosse da femmina a maschio dovrebbe sempre il maschio essere preferto.
Dopo la morte del primo acquisitore possedette il feudo D. Gioanni Maria, il quale per la premorienza de’ figli cedette con pubblico istromento de’ 23 settembre 1779 questo feudo a D. Bartolomeo Simon marito della sua cugina D. Maddalena, col patto che questa cessione dovesse aver effetto dopo la di lui morte e venisse confermata col R. assenso, per l’ottenimento del quale si chiese nanti il tribunale del R. Patrimonio si dichiarassero nulle le vocazioni fatte dal canonico Solinas, perchè contrarie al diploma di concessione; ma non potè vedere l’esito di questa domanda per essersi reso prima estinto. Nacque dunque una gravissima lite tra il fisco patrimoniale D. Bartolomeo Simon suddetto, e D. Salvatore Delitala. Chiedeva il primo la devoluzione de’ feudi, perchè a termini del diploma, la facoltà concessa al canonico di disporre non potea estendersi ad altri, salvo che ad uno de’ congiunti, il che avea fatto nella persona di D. Gio. Maria, epperò doveansi considerare come nulle tutte le altre vocazioni, ed il feudo aperto dopo la morte del prefato D. Gio. Maria senza prole. D. Bartolomeo Simon seguendo le istanze del D. Gio. Maria, pretendea valida la cessione fattagli da quest’ultimo, credendo che la facoltà di disporre del feudo appartenesse non al canonico, ma a D. Gio. Maria per essere stato questo feudo comprato dai danari di esso, il quale trovavasi ancora pupillo e sotto la tutela di detto canonico. Finalmente D. Salvatore Delitala pretendendo valide le disposizioni del primo acquisitore, e in ciò vedendo coadiuvato da D. Andrea Susarello, e dal curatore alla posterità della linea Solinas e Susarello, chiedeva rimettersi a lui il feudo in questione.
Venne questa causa decisa sotto il 20 ottobre 1786 in coerenza de’ voti del supremo consiglio, il di cui tenore si era non farsi luogo alla devoluzione instata dal fisco, ed alle disposizioni dell’ultimo marchese D. Gio. Maria; doversi però dare la possessione di detto feudo con tutti i suoi diritti, pertinenze ed accessioni e co’ frutti decorsi dal giorno della morte dell’ultimo marchese al nob. D. Salvatore Delitala, salvi i diritti del D. Francesco Delitala e de’ suoi figli non compresi in questo giudizio. Dopo questa sentenza il detto D. Francesco, commorante nell’isola di Corsica, perchè condannato in questo regno alla pena capitale, avendo rifiutato il feudo a’ suoi figli, Maria Rosalia e Michele, con atto pubblico de’ 4 aprile 1787 e mediante il patto della riversibilità allo stesso donante, se il suo figlio venisse a morire senza prole e fosse esso superstite, chiese l’intervento in causa, quale con sentenza dello stesso supremo consiglio 30 maggio 1788 vennegli denegato, confermando allo stesso Salvatore il possesso del feudo e riservando i diritti, non più a Francesco, ma a’ suoi figli, nel caso che ne avessero, ad altro giudizio. Nacque quindi altra lunga ed accanita lite tra il Michele e Maria Rosalia Solinas e il D. Salvatore, proseguita poi dal figlio D. Geronimo, nella quale vennero proferite tre sentenze. La prima dalla R. udienza addì 5 giugno 1809, la quale aggiudicò il marchesato in questione al Michele Delitala co’ frutti dal giorno della mossa lite; la seconda da una delegazione stabilita con regio rescritto de’ 13 settembre di detto anno, la quale, nello stesso stato della causa, rivocò la sovra calendata prima sentenza; e la terza del supremo consiglio de’ 16 giugno 1819 confermatoria di quest’ultima. Dopo questa sentenza il sovradetto D. Geronimo chiese l’investitura nanti il tribunale del regio patrimonio, e l’ebbe addì 20 ottobre del 1824.
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